Stampa
Categoria: News
Visite: 2755

Parte 1. Non solo chi ristruttura la propria casa può usufruire di una detrazione irpef del 50%, ma anche chi acquista un immobile già ristrutturato. Il bonus è vincolato all'acquisto di un'unità immobiliare residenziale e si applica anche per l'acquisto delle relative pertinenze La normativa l'articolo 16-bis comma 3 del tuir prevede la possibilità di operare una detrazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (irpef) per le spese sostenute per l'acquisto di un immobile residenziale facente parte di un edificio sottoposto a interventi di restauro, recupero o risanamento conservativo. La normativa vigente (legge 147/2013) prevede che i lavori da parte dell'impresa o cooperativa debbano avvenire entro il 31 dicembre 2014, mentre la sottoscrizione del rogito notarile deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2015. Le detrazioni Per l'anno in corso, il bonus irpef è stato elevato dal 36% al 50% per una spesa massima di 96.000 euro. Se le spese vengono sostenute nel corso dell'anno 2015 la detrazione sarà del 40, mentre dal 1 gennaio 2016 il bonus tornerà al 40%. Per calcolare la detrazione l'acquirente (indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti) dovrà partire da un importo forfetario pari al 25 del prezzo di vendita o di assegnazione dell'abitazione. Appartamenti e pertinenze L'agenzia delle entrate ha precisato che l'agevolazione è vincolata all'acquisto di un immobile a solo uso residenziale, non vale quindi per diverse unità immobiliari. Inoltre, è possibile applicare il bonus anche per l'acquisto delle pertinenze. Se si tratta di un atto unico d'acquisto, il limite si applica al costo totale, nel caso di due unità residenziali, il limite massimo di spesa potrà essere riferito ad ogni singolo immobile. (http://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2014/06/30/109811-detrazioni-per-acquisto-di-una-casa-ristrutturata-quali-sono-e-come-ottenerle)

I Cookies aiutano Novaraimmobili.it a fornire i propri servizi. Navigando sul sito accetti il loro utilizzo. Per maggiori informazioni clicca qui